Il Franchising
Largamente diffuso nel settore e adottato dalle maggiori catene alberghiere, il contratto di franchising è stato recentemente regolamentato con la legge n.129/2004, contribuendo ad una precisa definizione delle condizioni che contraddistinguono questa forma di collaborazione. Si tratta di un contratto stipulato tra soggetti economicamente e giuridicamente autonomi in base al quale l’affiliante (franchisor), concede all’affiliato (franchisee) l’uso del marchio e di una serie di servizi, in cambio del versamento di un corrispettivo e del rispetto di standard e modelli di gestione predefiniti. Il fine di tale impegno reciproco è quello di creare una rete di distribuzione, costituita da imprenditori indipendenti, ma con caratteri organizzativi, segni distintivi e marchi omogenei che risultino facilmente individuabili dai clienti. La gestione della struttura alberghiera è quindi di competenza del franchisee che può utilizzare i seguenti elementi forniti dal franchisor:
- il know-how, ovvero un patrimonio di conoscenze pratiche derivanti da una formula commerciale collaudata
- il marchio ed altri segni distintivi
- il sistema di prenotazione internazionale
- servizi di formazione e servizi di marketing quali promozione e pubblicità del brand.
Il franchisee provvede al pagamento di:
- una somma fissa di ingresso (entry fee), rapportata anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete
- una royalty periodica basata sui “ricavi appartamento” (di solito tra il 2% e il 6,5%), contributi per le attività di marketing sul brand.
La durata minima del contratto, sufficiente a garantire all’affiliato l’ammortamento dell’investimento, è di 3 anni, ma viene mantenuta la possibilità di risoluzione anticipata a causa di inadempienza di una delle parti. Quanto espresso nel contratto in tema di gestione del punto vendita deve essere rispettato dall’affiliato pena la conclusione del contratto. A questo proposito, in quanto elementi fondamentali per la costruzione di una solida brand equity, assumono particolare rilievo le specifiche di servizio e gli standard di qualità dettati dal franchisor che deve essere capace di attuare efficaci procedure di controllo. Soffermiamoci ora su vantaggi e svantaggi che la scelta di questa formula comporta per il franchisor.
PRO
- Rapida e capillare diffusione del marchio
- Abbattimento del rischio finanziario per via della non necessità di investimenti immobiliari
- Responsabilità e rischio d’impresa in capo al franchisee
- Facilità di penetrazione in mercati ad alto rischio gestionale
- Assunzione ridotta di personale
- Vantaggi promozionali per le strutture gestite direttamente in seguito alla diffusione del marchio in franchising
CONTRO
- Rischio di negligenza nel rispetto degli standard qualitativi da parte dei franchisee e conseguente possibilità di svalutazione del marchio
- Forte investimento in formazione, sistemi di prenotazione e comunicazione
- Minore autonomia nella distribuzione territoriale delle strutture nel rispetto degli interessi individuali dei singoli franchisee.
Il contratto di locazione
Partiamo subito dal definire i termini e le condizioni principali che regolano questo contratto che prevede il pagamento da parte del gestore alla proprietà di un canone di locazione – fisso o variabile. I termini e le condizioni più importanti che regolano il contratto sono:
- Durata del contratto: non inferiore a 9 anni con il diritto al rinnovo per un uguale periodo alla prima scadenza contrattuale
- Canone di locazione: fisso o variabile
- Arredi, impianti e manutenzioni: la proprietà deve destinare adeguate risorse finanziarie affinché l’operatore possa gestire l’hotel coerentemente ai propri standard di qualità. Si assiste a questo proposito, soprattutto da parte di grossi operatori internazionali, alla inclusione di clausole “prese a prestito” dal contratto di management (controllo e decisione sulla qualità degli FF&E) con il rischio di snaturare le caratteristiche tipiche della locazione a svantaggio del proprietario
- Risoluzione del contratto e prelazione: in caso di motivi non imputabili al conduttore, quest’ultimo ha diritto ad un’indennità a partire da 21 mensilità di canone, mentre sia in caso di vendita che di locazione a terzi il conduttore può esercitare il diritto di prelazione. Dopo aver definito gli aspetti principali del contratto di locazione analizziamo i PRO e CONTRO per gli INVESTITORI – PROPRIETARI a favore della separazione.
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